Premessa
Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia
del cittadino, della collettività e a tutela della dignità
e del decoro della professione sanitaria farmaceutica. Tutti i farmacisti
sono tenuti a osservare le norme e i principi contenuti nel presente
Codice deontologico. Ai sensi del presente Codice deontologico, per
farmacista si intende ogni iscritto all’Albo professionale dei
farmacisti.
ART.1
1. Il farmacista deve:
a. esercitare la propria attività professionale con dignità
e decoro;
b. operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente
ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il
rispetto della vita;
c. essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e
sanitarie che possono manifestarsi nell’espletamento della sua
professione;
d. tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista
sanitario responsabile della salute, tale da non portare in nessun caso
discredito alla professione;
e. rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine
di appartenenza.
2. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio
della professione e comunque qualsiasi comportamento disdicevole al
decoro professionale o che abbia causato o possa causare un disservizio
o un danno alla salute del cittadino.
ART. 2
1. Il farmacista ha il dovere dell’aggiornamento professionale
e della formazione permanente.
2. Egli ha l’obbligo di partecipare con profitto alle iniziative
di formazione continua organizzate o attivate dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti, nonché a quelle contemplate dalla
normativa in materia, anche per conseguire, qualora previsti, gli accreditamenti
e certificazioni.
ART. 3
1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare
la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze
farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini
di doping.
Rapporti con i cittadini
ART. 4
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti
che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia
da parte dei cittadini.
2. Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell’attività
di controllo e di consiglio, agisce secondo scienza e coscienza e nel
rispetto della legge. Deve offrire la massima disponibilità e
cortesia e prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito da
sentimenti di umana solidarietà.
3. Egli deve sempre ricordare che la sua professione è costantemente
finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla conservazione del
benessere fisico e psichico della persona, nel rispetto dei diritti
fondamentali della stessa.
ART. 5
1. Costituisce obbligo professionale del farmacista fornire al paziente
le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione, contenuto,
attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione,
controindicazioni, effetti collaterali e incompatibilità di qualunque
natura dei medicinali dispensati. Deve anche fornire consigli e indicazioni
igieniche, sanitarie e alimentari, a completamento e sostegno dell'evoluzione
e della appropriatezza della terapia, mirando al recupero e al mantenimento
dello stato di salute.
2. Il complesso degli interventi che accompagnano la dispensazione del
farmaco deve essere svolto in condizione di riservatezza per il paziente.
3. Il farmacista concorre alla correttezza della terapia attraverso
un puntuale servizio di farmacovigilanza.
4. Il farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di
educazione sanitaria.
Rapporti con i medici, i veterinari ed altri sanitari
ART. 6
1. Il farmacista, nell’esercizio della professione e nell’interesse
dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della
salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari.
ART. 7
1. Il farmacista mette a disposizione dei colleghi il frutto delle proprie
esperienze tecnico - scientifiche e deve favorire l’incontro con
altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di informazioni.
ART. 8
1. Il farmacista deve astenersi dal criticare l’operato degli
altri sanitari e, in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione,
è tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente.
ART. 9
1. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità
in favore di altri professionisti sanitari e relative strutture.
2. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione
di qualsiasi comunicazione relativa alla propria farmacia negli studi,
ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.
ART. 10
1. I rapporti con gli altri sanitari non devono essere motivati e condizionati
da interessi economici.
2. Il farmacista non deve incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni
mediche o veterinarie.
3. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative
di accaparramento di prescrizioni presso ambulatori medici, veterinari
e presso ogni altra struttura.
Rapporti con i maestri e con i tirocinanti
ART. 11
1. Tutti gli iscritti all’Ordine professionale devono tenere un
comportamento deontologicamente corretto nell’ambito delle rispettive
competenze e autonomie, instaurando, nei confronti dei colleghi rapporti
improntati alla massima correttezza che favoriscano la collaborazione
professionale, nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza
e sfere di interessi.
2. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti
diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell’Ordine
professionale.
Rapporti con i tirocinanti
ART. 12
1. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, ai fini del conseguimento
della laurea e dell’ammissione all’esame di Stato, impartisce
loro le necessarie istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi
a costituire quotidiano esempio etico oltre che professionale.
Segreto professionale
ART. 13
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il
farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività
professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista,
un imprescindibile dovere morale.
2. E’ fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno rispetto
della riservatezza dei dati personali da lui trattati.
3. Il farmacista deve altresì assicurare il rispetto di regole
di condotta riconducibili al segreto professionale anche da parte di
quanti sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali.
Rapporti con Autorità ed Enti Sanitari
ART. 14
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora
con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi
e partecipa a iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza,
prevenzione, difesa dell’ambiente e protezione civile.
2. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la
professione nell’ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti
di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza
di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante
del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle istituzioni,
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dal proprio
Ordine professionale, ai fini del miglioramento del servizio e dell’immagine
della professione.
Della Farmacia
ART. 15
1. Il farmacista esercente in farmacia è tenuto a indossare il
camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito
dall’Ordine professionale.
2. Il distintivo professionale deve essere utilizzato solo dagli iscritti
all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche
o private ove è prevista la figura del farmacista.
3. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare
che il camice bianco sia prerogativa esclusiva del farmacista.
ART. 16
1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio
sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in
quanto presidio socio - sanitario e centro di servizi sanitari.
ART.17
1. Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste
di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte
su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti,
lo stato di necessità per salvare chiunque ne faccia richiesta
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
3. Il farmacista non può detenere né dispensare, né
promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia,
ancorché prescritti su ricetta medica.
ART. 18
1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista
e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia o incongrua,
il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere
contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e
in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
ART. 19
1. E’ competenza esclusiva del farmacista effettuare personalmente
la spedizione della ricetta nonché consegnare al cliente il farmaco,
anche se non assoggettato a ricetta medica.
2. Costituisce grave abuso e mancanza nell’esercizio della professione
consentire o tollerare la dispensazione di farmaci da parte di non farmacisti
nell'ambito delle farmacie aperte al pubblico, ospedaliere e nei presidi
del Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 20
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali,
il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il
ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino
e dell’immagine professionale della farmacia.
Della Pubblicità
ART. 21
1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista
e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
2. La pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e corretta
relativa a prodotti o servizi, deve essere realizzata come servizio
per l'informazione del pubblico, tenendo conto della sua influenza sull'utente.
3. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi
forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima
e conforme all’etica professionale.
ART. 22
1. La pubblicità concernente l'esercizio della professione di
farmacista è consentita su autorizzazione del Sindaco previo
nulla-osta dell'Ordine e nei limiti di quanto disposto dalla legge 175/1992.
2. E' vietato ogni atto comunque promozionale che configuri concorrenza
sleale di cui all'articolo 2598 del Codice Civile, o che limiti o impedisca
il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini di
cui all'art.15 della legge n. 475/1968.
3. Permane comunque l'obbligo del farmacista di conformare il proprio
comportamento ai principi della correttezza e del decoro professionale.
ART. 23
1. E’ conforme alle norme deontologiche, rendere noti al pubblico,
ai fini del rispetto del diritto dei cittadini a essere informati, dati
e elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati,
ai reparti presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i prodotti
diversi dai medicinali per uso umano, nonché per i servizi.
2. Il titolare o direttore della farmacia deve allestire vetrine che
diano un’immagine consona al ruolo primario di presidio socio-sanitario
e centro di servizi sanitari che ogni esercizio farmaceutico è
chiamato a svolgere.
ART. 24
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze,
l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque
la dicitura FARMACIA.
2. I cartelli indicatori, anche in forma di freccia direzionale, devono
essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di
pertinenza prevista in "pianta organica".
ART. 25
1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet
o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza
obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle
direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le
specifiche normative nazionali.
ART.26
1. Il farmacista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di
notizie obiettive, veritiere e corrette in qualsiasi tipo di informazione,
che indirettamente possa avere effetti promozionali della farmacia e
del farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche,
cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni
tecnico-scientifiche).
Dell'attività professionale nell' industria farmaceutica
ART. 27
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria
farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale ha come scopo
di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare
funzioni organiche dell’uomo o dell’animale.
2. Egli deve segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia
professionale.
3. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre ai compiti
specifici della propria attività, estenderà i propri contatti
con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in farmacie pubbliche
o private al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi
ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e dei nuovi medicinali
e quindi sui progressi delle terapie.
4. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco deve promuovere
la corretta conoscenza dei farmaci.
5. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco è tenuto
ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge che regolano la
distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai medici, ai veterinari,
agli ospedali e a ogni altra struttura sanitaria.
Dell'attività professionale in ospedale e sul territorio
ART. 28
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche
ospedaliere e del territorio deve agire su un piano di pari dignità
e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare
rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei
reciproci ruoli.
2. Nei rapporti con i colleghi e con gli altri operatori sanitari di
farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di tutte quelle
informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza
farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei
luoghi in cui si opera.
3. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche
ospedaliere e del territorio deve vigilare scrupolosamente che la dispensazione
del farmaco venga effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 4, comma 1.
Dell'attività professionale nell' ambito della distribuzione
intermedia
ART. 29
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto
al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge
e dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve assicurare che
tutti i medicinali vengano conservati e trasportati nelle condizioni
idonee e non deve cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all’acquisto
diretto, prodotti la cui vendita è riservata per legge al farmacista
in farmacia.
Delle infrazioni al Codice Deontologico
ART. 30
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute
nel presente Codice deontologico.
2. Ogni infrazione al presente Codice deontologico è valutata
sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine.
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