Testo del manoscritto dell'Archivio di Stato di Siena (Fondo: Arti No. 132 Statuto dell' Arte degli speziali 1355-1542" Reg. membr. Leg in asse di c. 69 scritte), trascrizione di G. Cecchini e G. Prunai, pubblicata in Statuti Volgari Senesi, vol. I, R. Accademia Senese degli Intronati, R. Deputazione Toscana di Storia Patria - Sezione di Siena, Siena Lazzeri 1942

(segnatura Biblioteca Comunale degli Intronati: Bargagli Petrucci 545)

 

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Al nome di Dio, amen. Ad honore et riverentia de la beata Vergine Madonna sancta Maria et di tutta la corte celestiale, et ad honore e stato e pacifico de' singnori priori governatori e difensori de la repubblica de la città e popolo di Siena.


Questi sonno ordinamenti e provisioni fatti per certi savi e discreti huomini dell'arte de la spetiaria, e' quali furono electi ne la generale raccolta al tempo de' savi e discreti huomini, Bartalomeo di Palmeruccio, et Renaldo di ser Duccio rectori dessa arte et di Lodovico di Niccoluccio, loro camarlengho, nelgli anni .MCCCLV. del mese di gennaio.

Come l'arte debba avere tre rectori.

Im prima, providdero e ordinaro e savi predetti che la detta arte abbi e avere debba tre rectori e uno camarlengo e tre conselglieri, la cui electione si faccia in questo modo, cioe che e' rectori e' quali saranno del mese di dicembre e quelgli eì quali saranno del mese di giungno faccino raunare la generale raccolta di tutti eì capomaestri de la detta arte in quello luogo ove a rectori parrà, e ine eleggano nove huomini de la detta arte, cioe tre per ciascheuno terzo, di Citta, e poi quelli di Sancto Martino e poi quelli di Camollia, si pongano tre brevi, de' quali ne stia l'uno scripto alfa ed o, e' quali sieno pressi a caso e fortuna, e a quelli tre de' detti nove a cui rimarranno e' brevi scripti, sieno fatti giurare deleggere sei huomini de la detta arte, e quagli credano essere buoni all'ufficio de la rectoria, e due savi huomini sofficienti a essere chamarlenghi, e quali cosi electi vadano a scontrino a boci segrete, le quali boci si ricevano per li rectori e camarlengo che allora saranno, e quelgli tre de sei che piu boci avaranno, quelli rimangano rectori per li sei mesi avenire, e uno de due, el quale avarà piu boci, rimangha camarlengo de sopradetti rectori. Ancho e' sopra detti tre elegitori chiamaranno tre, cioe uno per terzo, e' quali sieno conselglieri de' detti rectori. Ancho volsero e' savi predetti che la electione de sopradetti ufficiali nuovi si faccia .XV. di enanzi l'escimento de vecchi, et chi contra facesse sia punito e condempnato in .XX. soldi per ciascheuna volta, e per ciascheuno d' essi rectori el quale contra facesse.

Che chi si sente gravato abbia conselglio.

Item, quando alcuno de sottoposti, el quale ricevesse alcuno comandamento o condempnagione, del quali si sentisse gravato, et elli ne dimandasse conselglio, abbia termine .XV. di a dimandarlo dal dì de la condempnagione o vero comandamento, da inde inanzi non sia nè udito nè inteso, et che i detti rectori el debbano avere ispacciato el detto gravato infra uno mese per saramento. Et statuiro et ordinaro che i rectori sieno tenuti di darli tre buoni huomini per terzo de' sottoposti a l' arte, et raunansi là dove a rectori piacerà, et in quello luogo dinanzi a questi buoni huomini si metta a bossoli et pallotte, et quello che per le due parti se ne prenderà se mandi ad executione, si veramente che colui che se dice gravato faccia deposito di .XX. soldi en mano del camarlengo de li spetiali. Et se il conselglio viene per lui, sia absoluto et riabbia e .XX. soldi, et se li viene contra, paghi la condempnagione et rimangano e .XX. soldi all' universita dell' arte.

Acciò che l'arte delgli spetiali si faccia bene et lealmente.

Item, providdero et ordinaro che ciascheuno spetiale chi bottiga di spetiaria tenesse, debbano fare bone medicine et dricte confectioni, siroppi, unguenti, empiastri et ongne cosa per necessità d' infermo bisongna, a pena di .XX. soldi per ciascheuna de le cose non buone, che fussero trovate per li officiali che fussero sopra acciò , et se la cosa trovata fusse pessimamente ria, e detti rectori quel cotale a cui fosse trovata possano condempnare infino a la quantità di .X. livre, considerata la condictione de la cosa, la quale cosa non buona debba pervenire a le mani de rectori, conselglieri e chamarlengho essendo insieme, et quello che per le due parti si pilglierà, per li rectori si mandi ad esecutione.

Come neuno possa ricevere inganno.

Item, statuimo et ordeniamo che a ccessare che niuno possa ricevare, nè riceva contra al suo volere alcuno inganno d'alcuno spetiale in comperare alcuna confectione o cose de la detta arte, a cessare che neuno sopravenda, ordenato avemo che, quando se fa la electione de' rectori nuovi, in quella raccolta per li rectori vechi debbiano essere electi tre spetiali, cioè uno per terzo, buoni et leali, li quali el loro ufficio sia questo: che essi debbano stimare tutte scripte che alcuno volesse fare stimare o vedere, per certificarsi che non li fusse sopravenduto. Et quello che per li detti saranno stimati, el detto spetiale che avesse fatta la detta scripta, et chi avesse avute queste cose debbiano essere contenti. Et a cessare che niuno non vengna in desdengno dell' altro, e proveduto che neuno spetiale, se non chi fusse cosi electo, non possa stimare, nè ponere el costo, nè dire di sopra neuna scripta fatta per alcuno spetiale, et chi contra facesse paghi et paghare debba per ciascheuna volta .XX. soldi et per saramento, la qual pena sia de l'universita dellarte. Et che a ciascheuno sia licito dacusare et avara la meta del bando et saralli tenuto credentia.

Di fare giurare li spetiali che l'arte se faccia lealmente.

Item, providdero et ordenaro che ciascheuno spetiale o chi bottigha di speliale tiene, debbia giurare a la detta arte et, cosi giurati, debbiano essere scripti in questo libro, et questo sieno tenuti di fare fare li rectori predetti infra uno mese doppo l'approvamento di questi statuti, et se per negligentia le predette cose non facessero, sia. punito ciascheuno de li detti rectori in .XX. soldi di denari sanesi et niente meno sieno tenuti li predetti fare giurare a giusto loro potere.

Che niuno, che non abbia giurato all' arte, non possa tenere a vendere cose medicinali.

Item, con cio sia cosa che molte persone se mettono a ffare per vendere siroppi, medicine lassative et confectioni medicinali, et per loro guadangnaria non curano che n'escha pericolo, et non interviene solamente che sia danno di pecunia, ma molte volte molte persone che ne muoiono, et occorre che ongne persona non conosce le cose che li sonno date da li detti ignoranti, unde, accio che e' detti difetti cessino, statuto et ordenato ene che niuno, che non abbia giurato l'arte de la spetieria, non debbia vendere, ne fare vendere, ne tenere neuna confectione fatta medicinale, sotto pena di .X. livre di denari senesi, la quale pena debbia essere tolta per li ufficiali de la mercantia, detta et non renduta, et la metià de la detta pena sia dell' accusatore et l' altra de la merchantia detta, et a questo provare basti la prova di due testimoni huomini di buona fama.

Come li cerchatori debbano cerchare per cose contra gli ordini.

Item, providdero et ordinaro che fra .XV. dì poscia che saranno entrati gli ufficiali nuovi, e' detti rectori debbino eleggere uno buono et sofficiente spetiale per terzo, li quali tre insieme, una volta il mese et più e meno, debbano andare cerchando come parrà a li rectori le bottighe de li spetiali o chi l' arte exercita, et se alcuna cosa trovassero che fusse contra li ordini, debbano iscrivare la cosa et chi ha el difetto, et quella cotale cosa trovata farla portare a li rectori, et quello che a li rectori ne parrà co li suoi compangni debbasi mandare ad esecutione, et sia condennato per ciascheuna volta in. V. soldi chi contrafarà, cioè de' ricerchatori.

Che niuno vada, nè mandi a casa altrui a ffare veruna cosa di nostra arte.

Ancho, providdero et ordenaro che veruno capo maestro di bottigha et ciascheuno sottoposto andare, nè mandare a ffare neuna cosa d' arte a casa di veruna persona per saramento et a pena di .X. soldi, senza parola di due de rectori, salvo che se avenisse caso d' infermo, che possa andare et mandare a ffare siroppi et medicine, et cio che bisongnasse per caso d' infermo di nocte tempo. Ancho, providdero et ordinaro che non si possa fare el confetto del dradiagante in mortaio, a pena di .XX. soldi.

Come non si possa mettere nè amido, nè riso in niuna confectione.

Item, providdero et ordinaro che amido, nè riso non si possa mettere nè in gengiovo confecto, nè in veruna spetie, nè in anasi confetti, nè in veruna altra confectione, nè fare o veruna sofisticatione che malitia vi si adoperasse, a pena di .X. livre per ciascheuna volta et meno, a la volonta de rectori, considerando la qualita del fatto a chi ciò commettesse.

Come non si possa cuprire con zuccharo veruna cosa cominciata con mele.

Ancho, providdero et ordinaro che niuno spetiale o niuno sottoposto a la detta arte non possa fare cedrata, nè noci, nè mandorle, nè ranciata, nè veruna altra confectione che sia con mele o vero cominciata con mele, non possa coprire, nè covertare, nè compire con zuccaro, pena .X. soldi per ciascheuna libra che li fusse trovata, et perda la decta confectione et vengha a l'arte et facciane quello che a li rectori piace, ma non torni mai a llui, nè la confectione, nè li denari. Et se fusse da una libra in giu, paghi . V. soldi non renduti.

Come si debba andare a morti de sottoposti.

Item, providdero et ordinaro che quando morrà alcuno sottoposto a l' arte, o padre o madre o molglie o filgliuolo, el camarlengo debba fare raunare li spetiali a le bottighe de li rectori di ciascheuno terzo e suoi, e co' rectore e insieme andare al morto, et così faccia comandare el chamarlengo, et li decti rectori co' lo camarlengo debbia riguardare per chi non l' acompangnara et non vi fusse, condennarlo in cinque soldi. Et qualunque camarlengo contrafacesse sia punito et condempnato in .X. soldi per ciascheuna volta.

Come niuno venda una cosa per un altra.

Item, providdero et ordinaro che qualunque de sottoposti venderà altro che quella cosa che li sarà adimandata, cioe se elli darà una cosa per un altra, sia punito et condempnato in .X. soldi per ciascheuna volta, ma se avenisse che fussero cose da infermo o per infermo, vendute una per un altra, allora sia condempnato in .XXV. livre, et che la bottigha dove questo si conmettesse stia serrata, sì che non si venda cavelle dal dì de la condempnagione facta de le decte .XXV. livre a uno mese.

Come le feste comandate si debbono guardare.

Item, con cio sia cosa che molti de le feste comandate tengono le loro bottighe dissolutamente uperte, e non ànno consideratione a la gratia ricevuta da li singnori priori, providdero et ordinaro che il dì de le feste comandate debbono tenere honestamente chiuse; el dì de le Pasque et sancte Marie non possano tenere uperto altro che lo sportello di sopra, infine a l' una volta, et non debba pestare el dì de le sopra dette feste, cioè più con uno pilello cosa necessaria, et chi contrafarà sia condempnato in. V. soldi per ciascheuna volta; ancho agiunsero che neuno possa vendere la mattina enanzi le campanelle, altro che per infermo.

Del bando a chi disdice le cose a ricerchatori.

Con cio sia cosa che alcuna volta e' ricerchatori de la detta arte andavano cerchando per le bottighe per le cose non buone, et molte volte l' erano negate le cose, et diceano che non aveano, providdero et ordinaro, che se alcuno maestro o vero gingnore negara a predetti ricercatori quando andaranno ricercando alcuna cosa, la quale li sara poscia trovata, che esso sia punito et condempnato per ciascheuna volta et per ciascheuna cosa in .X. soldi di denari, li quali a llui sieno tolti et non renduti, et nella universita dell' arte convertiti.

Del bando a chi dirà villania a veruno ufficiale per cagione d'ufficio.

Con ciò sia cosa che molte volte aviene che da' semplici e da' folli, per bene adoperare, se ne riceve non buono merito, et di ciò che e' sottoposti sieno piu ubedienti a loro rectori, providdero et ordinaro che se alcuno sottoposto de la detta arte dirà o dire farà alcuna parola ingiuriosa a' rectori o al chamarlengo o a' conselglieri o vero ricerchatori de la detta arte, per cagione dell' ufficio, che quelli che dirà o dire farà sia punito et condempnato per ciascheuna volta in .XX. soldi di denari, li quali denari sieno tolti per li rectori et per lo camarlengo, che allora saranno, et non renduti et ne la universita convertiti.

Del salaro che debba avere lo ricercatore.

Ancho, con ciò sia cosa che niuno ricerchatore possa avere nè charico, nè biasimo di neuna cosa non dritta che si trovassero et che niuno possa dire questi m'el fa per sua guadangnaria, statuto et ordinato è che qualunque ricerchatore sarà mandato cerchando per li rectori per l'arte, essi debbono avere per uno .X. soldi per ciascheuno dì che andaranno cerchando; el camarlengo sia tenuto di darlo a la loro volonta.

Come i rectori si debbano raunare ongne mese.

Item, a ciò che non dicenda il mantenimento, l' onore, et lo stato dell' arte de li spetiali, et che etiamdio vada di bene in melglio, si providdero et ordinaro che i rectori et loro conselglio, ongni mese una volta, si debbano raunare insieme in quella parte, là dove piu convenevole lo parra, et ine provedere et diligentemente investigare se bisongno farà veruna cosa de honore et di stato et mantenimento dell' arte nostra, et possano avere quella ragionta di conselglio, che a lloro piacera, et quello, che per le due parti di loro si prenderà, infra octo dì debbiano mettere ne la generale racolta, et che il camarlengo d' essa provedegione debba fare memoria sì che apaia essofatto per iscripto; e quali rectori e camarlengo ciò contrafacessero siano puniti et condempnati da' seguenti rectori, ciascheuno di loro in .XX. soldi di denari.

Come due rectori possono fare tutto.

Item, con cio sia cosa che molte volte può avenire che tutti e tre li rectori non se possono raunare insieme, et perchè non si lassi a fare de l' infrascripti ordinamenti veruno, et perchè non rimangha impunita veruna cosa commessa da' sottoposti, la quale sia vetata da li nostri statuti, sì provedemmo et ordinammo che due rectori possano fare, secondo gli ordini, ongne cosa apartenente al loro ufficio, sì come fussero tre, sì veramente che quello cotale che non vi vorra essere et non abbi legiptima scusa, esso sia condempnato in .X. soldi per ciascheuna volla.

Come i rectori possano condempnare li sottoposti.

Item, imperciò che ongni cosa non si può mettere in istatuto, providdero et ordinaro che e'rectori possano condempnare el sottoposto infino .XX. livre di cose che none contenesse nello statuto et che a lloro paia convenevole et devuto.

Come li rectori debbano spacciare li processi.

Item, statuiro et ordinaro che e' rectori debbano avere ispacciato ongni processo d' acusa o vero d' inquisitione infra uno mese, et chi contrafacesse sia condempnato el camarlengo et ciascheuno de' rectori in .X. soldi per ciascheuno processo.

Dell' ufficio del camarlengo come debia rendere la ragione.

Item, providdero che ongni cosa et bene, sì come carte, libri, pengni et denari, li quali fussero del comuno dell' arte de la spetiaria, debbiano pervenire a le mani del camarlengo de la detta arte, et esse tenere et guardare, et dipò l' uscimento del suo ufficio a .XV. dì, debbia rendere ragione de le predette cose, che a le mani li fussero venute, al camarlengo nuovo in presentia de rectori nuovi et vecchi; et se le predette cose non facesse o con effetto non proferisse, paghare debbia di pena .XX. soldi di denari, et nientemeno sia tenuto di rendere la sua ragione.

Come le spese si facciano per lo detto camarlengo.

Item, providdero et ordinaro, che il camarlengo possa espendere per bene de la detta arte, con volonta de detti rectori, in fine .XX. so1di et non più, senza una raccolta di tre spetiali per terzo co' rectori, conselglieri e camarlengo, et vencasi per le due parti.

Come il camarlengo sia proveduto.

Item, statuimo et ordeniamo acciò che il camarlengo per suoi gingnori o messi facciano più volentieri l' officio, ene ordinato che debbi avere per suo salaro in. VI. mesi .XX.soldi per le rinchieste, comandamenti o altre cose che a l' arte fusse necessità. Esso camarlengo a volonta de rectori le debbia fare per bene et utile dell' arte.

Come il camarlengo debbia, quando si fa el coselglio scrivere le pallotte del pro e del contra.

Item, accio che le cose che si prendaranno di fare ne le raccolte non ne possa occorrere veruno errore, si provvidero et ordinaro che il camarlingo, di quello che si prendarà di fare allotta et in quello luogo, debbia fare memoria su libro dell' arte et scrivare quante palotte fuorono nel pro, et quante nel contra. Et quale camarlengo ciò non facesse sia punito et condempnato in .XX. soldi per ciascheuna volta.

Del termine a paghare a ciascheuno condempnato.

Item, con ciò sia cosa che molti erano condempnati et non paghavano senza essere pengnorati et puoi lasciavano i pengni per piu tempo, providdero et ordinaro che ciascheuno, che fusse condempnato a paghare alcuno danaio a l' arte, sì per condempnagione come per comandamento fatto per li rectori, debbia avere paghato infra .XV. di, et se non avesse paghato, paghi el terzo piu; e' rectori e chamarlengo sieno tenuti di farli paghare infra loro tempo.

Del termine assengnato a fare richiedere al camarlengo.

Item, con cio sia cosa che molti fussero richiesti dal camarlengo per certe dinuntie fatte per le guardie segrete, el camarlengo, per sua negligentia, stava più et più ìi, che non li facea richiedere, si che gli uomini non aviano la memoria, a cio che ciascheuno abbia bene a memoria quello di che sara dimandato, statuto et ordinato e che il camarlengo sia tenuto di fare richiedere infra tre dì chiunque li sarà denuntiato, sotto pena di .V. soldi et chi dinuntiarà abbia el quarto del bando.

Come el sottoposto se elli confessa paghi el quarto meno.

Item, statuiro et ordinaro che, se alcuno sottoposto sarà accusato o vero dinuntiato d' alcuna cosa, se esso accusato confessarà, sia condempnato nel quarto meno.

Come il camarlengo sia ubedito.

Item, acciò che il camarlengo sia ubedito, quando converrà che comandi alcuna cosa, statuiro et ordinaro che qualunque sottoposto none ubidira il camarlengo, che esso camarlengo lui possa condempnare in .X. soldi.

Che lo camarlengo debbia avere riscosse le condempnagione.

Item statuiro et ordinaro che il camarlengo debbia avere riscossa ongne condempnagione innanzi che elgli escha dell'ufficio. Et quale camarlengo cio non avesse fatto, sia condempnato in .X. soldi per ongni condempnagione che non sia riscossa.

Come niuno si possa allevare a bottigha se non è aprovato.

Item, si come manifestamente si vede l' arte de la spetiaria e una arte che ànne maggiore bisogno di leali e sofficienti huomini che neuna altra che sia, che per gl' ingnoranti credesi che asai volte sieno date una medicina per un altra di che ne sieno conmessi grandi pericoli, e a ciò riparare providdero e savi predetti che non sia neuna persona, la quale ardischa di fare o di fare fare la detta arte de la spetiaria, nè tenere alcuna cosa medicinale, se prima non è approvato per li rectori e conselglieri e camarlengo della detta arte e tre spetiali per ciascheuno terzo, e tre medici, e quali sieno tenuti per legame di saramento sottilmente esaminare quello cotale che a botligha si volesse allevare e così esaminato si metta a scontrino de' lupini bianchi e neri, e se avarà le due parti de lupini bianchi, quello cotale possa fare la detta arte, sì veramente che paghi el dritto dell' arte al modo usato. Ancho volsero e detti savi che neuno s' apruovi, el quale non sia di tempo di .XXII. anni o più. Et chi contrafacesse sia punito e condempnato per ciascheuna volta in .XXV. livre di denari se fusse forestiere, el cittadino in .X. livre; sieno tenuti e' rectori e camarlengo, le sopradette cose mandare ad executione a la pena di .C. soldi per ciascheuna volta che contrafacesse.

Come e' rectori possono tenere ragione de loro sottoposti infino .xxv. libre.

In prima, considerato ch' e' rectori per tempo passato potevano tenere ragione infino quantità di tre livre, et chesto era honore loro e specialmentee dell' arte della speziaria et ora non ci à ordine che di ciò parli, e questo si conosce essere di nicissità, acciò providero e ordinarono ch' e' rectori possano et debbano tenere ragione infino quantità di .XXV. libre a qualunque persona si volesse richiamare dinanzi a loro o vero al loro chamarlengho. Si veramente che colui che si richiiama, non fusse sottoposto a la nostra Arte, ch esso non sottoposto sia tenuto di dare diposito o vero sufficiente ricolta al nostro camarlengo d altretanti denari quant e la quanitita di che si richiama, però che se neuno de nostri sottoposti si volesse richiamare di lui, mentre che dura la questione de lo sopradecto non sottoposto, esso possa e di lui gli sia tenuto ragione en quel tempo sopra decto.

Come el rectore e 'l camarlengo debbono fare cercare i pizicaiuoli.

Ancho providero e ordinaro ch' el rectore e 'l camarlengo dell'arte della speziaria, per saramento et a pena di .C. soldi per ciascheuno di loro, debbano fare ricerchare e' pizicaiuoli una volta el mese el meno, mentre che dura el loro uficio, per sapere se essi picicaiuoli tengono neuna cosa medicinale o cosa neuna la quale non possano tenere secondo che parlano e nostri ordini, dove parla d' essa materia et d' esse cose, se avenisse che fussero trovate, ne debbano seguire quello che se ne dichiara nel nostro breve, et se questo non facessero, e' rectori ch' entraranno seguente a loro gli debbano fare pagare la sopra decta pena nella pena sopra decta per ciascheduno di loro, e niente meno essi, che cotale difecto commettono, rimangano condennati come di sopra si dichiara, sempre inteso e dichiarato che se rectori e camarlengho non potessero fare ricercare e' decti pizichaiuoli e non fusse per lor difecto, cioe che gli uficiali della mercantia o altra persona a cui apartenesse non volessero dare la parola ch' e' pizicaiuoli fussero ricercati, e sopra decti rectori e camarlengho siano tracti della sopra decta pena, e nondimeno nella pena sopra decta e decti rectori e camarlengho siano tenuti di mostrare agli uficiali decti e' nostri ordini del nostro breve, el quale parla dessa materia, e ine dire e mostrare quello che sia bene e utile della nostra arte.

Come dimandi el consiglio colui che si sente gravato.

Ancho che colui che se sintirà agravato demandi el consiglio fra 'l termine ch' en esso ordine si dichiara, si veramente che dimandi a rectori, che alora saranno quando essa condennagione sarà facta, e se non domanda nel sopra decto tempo, e' rectori e camarlengho seguenti a lloro none gli debbano tenere alcuno ragionamento, a pena di quaranta soldi per ciascuno di loro, pero c' alcuna volta enterviene che colui, che gli sara trovato el difecto e' sirà così condenato, non dimandarà el consiglio a rectori c' allora saranno, anco rimarra condennato e puoi intrando altri rectori nuovi, dinanzi a lloro dimandarà el consiglio e dirà di sue ragioni, elli rectori gli daranno el consiglio, e alora non vi sono e' rectori c' anno facta essa condenagione, e non è chi difenda el bene dell' arte en quesla parte, pero che non è che d'esa parte sia pienamente informato, et alora viene el conseglo per lo decto condennato, e questo non è honore d' essi rectori, nè utile dell' arte e però el decto capitolo agiogniamo le parti di sopra dichiarate.

Come neuno fuore dell' universita dell' arte possa fare alcuno lavoro senza parola.

Ancho providero et ordinaro che, considerando che molti e speziali e garzoni lassano l' arte e poi vanno a le botighe e a le case altrui a fare confecti e lattovarii, empiastri e altre cose e tal ora fanno di quelle non buone, e per questo l' arte ne riceve disinore et danno, accio providero e ordinaro che qualunque speziale o garzone afraudasse la nostra arte, ed eglino o vero egli andasseno o vero andasse a casa o a butigha altrui o vero ke se lla [fa]cesse a la sua casa e puoi la vendesse o desse ad altrui, sotto nuovo colore per non mostrare che lla vendesse o facesse a prezzo neuna delle sopradecte cose, cagia in pena e pagare debba per ciascuna volta che questo commetesse quaranta soldi a l' arle della speziaria, et di questo et reclori e chamarlengho nel loro ufizio debbano una volta el meno fare disamenatione fra la magiore parte de sottoposti, e quelli cotali, che esso difecto conmettessero, siano scripti in uno livro diputato a cciò e ogni loro condennagione e anco el perche sono condenati, el dì e l'anno quando esso difecto sera commesso, overo el mese e l' anno se avenisse ch' esso difecto el dì conmesso non si polesse sapere. E poi quando e' decti ignoranti maestri o vero garzoni volessero tornare asercitare l arte, sieno tenuti di pagare le loro condenagioni e altrementi non possano fare, nè asercitare, nè fare fare nè per maestro, nè per garzone la decta arte, e neuno speziale nol si possa fare compagno, nè garzone, se 'mprima non pagha le condenagioni el decto condennato a pena di .XL. libre et nondimeno el decto condennato paghi le sue condennagioni, paghi enanzi ch' essa arte asercitare possa, et ciascuno d esso facto posa acusare et dinuntiare, et colui ch' acusara debba avere la metià della condenagione, che si farà di colui ch' esso denuntiara, quando esse condennagioni si scoteranno, el nome suo sia tenulo segreto, si veramente che colui che acusa o dinuntia debba dare due testimonii di quello che dica, volendone la metià delle condenagioni, e ch' esso acusatore nonvolendone kavvelle e none desse testimonii, e' rectori che alora fussero credesseno che fusse vero ch' ello che chel cotale raportara, si debbano fare ch' el decto che conmettesse el difecto scrivare nel livro sopradecto, come di sopra si dichiara, si che lle condenagioni tornino in utile della nostra arte, sempre inteso e dichiarato che cotali maestri o vero garzoni, ch'avesseno lassata larte e eglino volessero fare alcuna cosa d'arte la quale non tornasse in desinore dell'arte, chesso debba chiedere la parola a' rectori, che alora saranno, di quello che vuole fare, e' rectori, essendone le due parti in concordia, gli possano dare la parola e esso possa fare la decta uopera o vero decte cose senza cadere in pena. Ancho providero ch' el camarlengho debba fare notificare a le spese dell' arte questo ordine a color c'anno lassato l'arte accio chessi si guardino del difecto commetere e che non possa dire io no ll' ò saputo.