Con questo strumento è possibile ricevere per Posta Elettronica Certificata il Tesserino di Riconoscimento in formato PDF da ritagliare e utlizzare sul camice, insieme al distintivo dell'Ordine. Per richiedere l'emissione del tesserino, l'interessato deve inserire i dati richiesti per avere la consegna al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
Estratto dal CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 7 maggio 2018
Art. 7: Distintivo professionale e camice bianco
- Nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo.
- Il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti.
- Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall’Albo, il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
- Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine.